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Casella di testo: Speciale allestimento N.O.S.

LA NORMA EUROPEA UNI EN 1143-1

 

“Mezzi di custodia – Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza all’effrazione. Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate”

 

La norma europea UNI EN 1143-1 consente di classificare i mezzi di custodia in 14 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado XIII, mediante prove soggettive, eseguite cioè da operatori esperti, presso laboratori specializzati.

 

Sulle casseforti dal grado 0 al grado X vengono eseguite due tipi di prove, una di accesso parziale e  una di accesso totale, che generano due distinti valori di resistenza (RU) ai quali corrisponde un  determinato grado di resistenza. Il grado di resistenza complessivo della cassaforte corrisponde al minore dei gradi ottenuti.

 

I mezzi di custodia appartenenti ai restanti gradi vengono classificati con la sola prova di accesso totale in quanto si suppone siano porte per camere corazzate.

 

Inoltre L’ICIM (Istituto Italiano di Certificazione per la Meccanica) ha creato delle regole particolari (70R002) che prevedono, in aggiunta alle prove previste dalla norma UNI EN 1143-1, due prove oggettive di penetrazione  realizzate con tramite l’utilizzo di una massa battente e di un cannello ossiacetilenico mosso tridimensionalmente da un sistema computerizzato.

Il superamento delle prove oggettive, e di quelle già previste dalla norma europea, consente di classificare il mezzo di custodia secondo gradi crescenti espressi con lettere dell’alfabeto greco da alfa a lambda.

 

Test previsti dalla norma uni en 1143-1

2 prove soggettive:

             -accesso parziale

             -accesso totale

 

PROVA DI ACCESSO PARZIALE

La prova si ritiene completata quando nel varco ricavato, a seguito dell’attacco, è possibile far passare un tampone avente una delle seguenti forme e misure

 

CILINDRO

PARALLELEPIPEDO

diametro 125mm

112 X 112mm

 

100 X 125mm

 

 

altezza 150mm

altezza 150mm

 

PROVA DI ACCESSO TOTALE

La prova si ritiene completata quando nel varco ricavato a seguito dell’attacco è possibile far passare un tampone avente una delle seguenti forme e misure

 

CILINDRO

PARALLELEPIPEDO

OPPURE

diametro 350mm

315 X 315mm

asportazione della cassa dal vano muro

 

300 X 330mm

asportazione del battente

altezza 400mm

altezza 400mm

foro nel battente di larghezza 300mm

 

 

e altezza 80% dell'altezza totale

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE RU

 

RU = Ru Base + Ru/ min x tempo

 

Ru Base: è rappresentativo dell’utensile / attrezzo impiegato nelle prove

Ru/min: identifica il tempo di utilizzo dell’utensile/ attrezzo

Una volta determinati i valori di: RU parziale e RU totale, si rileveranno i gradi di resistenza corrispondenti:il grado di resistenza della cassaforte è quello minore tra i due gradi.

 

GRADO DI RESISTENZA

ACCESSO PARZIALE

ACCESSO TOTALE

UR

UR

0

30

30

I

30

50

II

50

80

III

80

120

IV

120

180

V

180

270

VI

270

400

VII

400

600

VIII

550

825

IX

700

1050

X

900

1350

XI

-

2000

XII

-

3000

XIII

-

4500

 

 

Regole particolari ICIM

2 prove oggettive su pannelli rappresentativi della cassaforte:

 – penetrazione con mazza

 – prova con cannello ossiacetilenico automatizzato

 

Il grado ICIM aggiuntivo, è quello minore tra i due valori ottenuti dalle due prove

 

PROVA DI PENETRAZIONE CON MAZZA

Mazza del peso di 50kg che cade da un’altezza di 2000mm su un cuneo triangolare di lato 100mm e altezza 150mm

Ogni colpo è pari a 1kj=1RU

Il numero di colpi necessari per ottenere il passaggio completo dell’attrezzo attraverso il pannello di prova corrisponde alla resistenza RU

 

PROVA DI PENETRAZIONE CON CANNELLO OSSIACETILENICO AUTOMATIZZATO

Cannello pilotato tridimensionalmente mediante un sistema computerizzato

Sistema dotato di "scriccatore" per pulire periodicamente la parte attaccata

La prova consiste nel praticare un foro, tronco conico, di diametro 30mm

Un minuto di attacco corrisponde ad 1RU

 

TABELLA GRADI ICIM (Reg. 70R002)

 

GRADO DI RESISTENZA

PENETRAZIONE CON MAZZA

CANNELLO OSSIACETILENICO AUTOMATIZZATO

 

UR

UR

Alfa

3

1

Beta

5

5

Gamma

20

15

Delta

40

35

Epsilon

75

55

Zeta

110

80

Eta

150

110

 

 

 

 

1 UR= 1 colpo

1 UR = 1 minuto

 

Fonte: ANIA

 

 

 

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a garantire la sicurezza dei dati personali. Questo articolo è stato sostituito da quello previsto nel Decreto Legislativo 28.12.2001 n.467, contenente disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati, in vigore dall’1.2.02: è sancito l’arresto sino a due anni o l’ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni. Sempre in virtù di tale decreto legislativo sono altresì state inasprite le sanzioni di carattere amministrativo.
Occorre quindi non sottovalutare le prescrizioni contenute nella legge stessa e successivi regolamenti.

Vi sono alcune definizioni, all’art.1 della legge, che possono essere utili per meglio comprendere la portata e il significato della legge:
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dati” si intende qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
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In questo quadro è evidente l’importanza della
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All’art. 9 la legge stabilisce che i dati debbono essere
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In base all’art. 15 i dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate dal
“Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell’art. 15, co.2, L.31.12.1996 n.675”: trattasi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.7.1999 n.318.
Secondo il regolamento, all’art1, le “misure minime di sicurezza” sono il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel regolamento stesso, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 15, co1, della legge.

In base all’art.6 deve essere predisposto e aggiornato un
documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell’analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, nonché le procedure per controllare l’accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
d) l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

Ogni titolare di trattamento di dati, pertanto, dovrà predisporre le misure minime di sicurezza a seconda che il trattamento dei dati personali venga effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati (capo II del regolamento) ovvero con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati (capo III del regolamento).
In tale ultimo caso, qualora
il trattamento di dati personali sia effettuato per fini diversi da quelli dell’art.3 della legge (trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non soggetto all’applicazione della legge, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica e alla diffusione) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

Nel caso di trattamento di dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge (art.22 - dati sensibili, e cioè relativi all'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; art.24 – dati inerenti alla salute), se affidati agli incaricati del trattamento,
gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura.
I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dai personali di cui agli artt.22 e 24 devono essere conservati e custoditi con le medesime modalità.

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In ultimo è stato emanato il Decreto Legislativo 28.12.01 n.467 contenente disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore dall’1.2.02.
La normativa relativa alle modalità
di custodia dei dati è rimasta invariata.